Decreto ministeriale 7
agosto 2002
Istituzione del Parco sommerso ubicato
nelle acque di "Baia", nel golfo di Pozzuoli
(G.U. della Repubblica Italiana n. 288 del 9 dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con i Ministri per i Beni e le attività culturali,
delle Infrastrutture e dei Trasporti,
delle Politiche agricole e forestali
e d'intesa con la Regione Campania
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'articolo
114, comma 10 il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la
conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e
occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore
ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco
sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli;
VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la
difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in
materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 per la riforma
dell'organizzazione del Governo;
VISTO l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il
quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e
all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da
realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette
marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la Segreteria tecnica per
le aree protette marine;
RITENUTO pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco
sommerso in argomento della predetta Segreteria tecnica, alla luce della
particolare competenza in materia di specificazione di siti marini
d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;
VISTA l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di
Baia svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine,
riportata nella relazione del 14 marzo 2001;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
VISTA l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Baia svolta
dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e
Casertariportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la
nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla
vincolistica delle aree in esame;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
VISTO il decreto n. 506/2/2001 del 31/12/2001 relativo all'impegno sul
cap. 3961 E.F. 2001 della somma di Lit. 2.000.000.000 (duemiliardi) pari
ad Euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici/80) in
favore del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione
Generale per i beni archeologici.
RAVVISATA la necessità di provvedere all’istituzione del Parco sommerso
di Baia;
DECRETA:
Articolo 1
1. E' istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attività
culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali e d'intesa con la Regione Campania, ai sensi della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia.
Articolo 2
1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Baia interessa
il tratto di mare compreso tra la testata del molo di limite meridionale
del porto di Baia ed il punto in testata del molo del Lido di Augusto,
delimitanti la zona definita come "Baia romana sommersa", così come
individuato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i
relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
| Punto |
Latitudine |
Longitudine |
A 1
B
I 1 |
40° 49’.91 N
40° 49’.60 N
40° 49’.07 N |
014° 05’.94 E
014° 05’.94 E
014° 04’.61 E |
2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e
all'amministrazione del demanio marittimo, ricompreso all'interno del
Parco sommerso di Baia, sono adottati dall'Amministrazione competente
sentito l'Ente preposto alla gestione del medesimo Parco, individuato ai
sensi dell'art. 5 del presente decreto.
Articolo 3
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 114, comma 10 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Parco sommerso di Baia, in
particolare, persegue:
la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;
la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle
risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;
la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della
biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico
sommerso dell'area;
l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento
della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e
dell'archeologia;
la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei
settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e
dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le
rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche
privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette
finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei
flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto
collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte
prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei
Comuni ricadenti nell'area.
Articolo 4
1. All'interno del Parco sommerso di Baia, come individuato e delimitato
all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente
consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno
delle diverse zone, le attività che modifichino lo stato dei luoghi e
che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente
e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonché le finalità
istitutive del Parco medesimo, ai sensi dell'articolo 114, comma 10
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate:
l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei
reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;
la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle
specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica
di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non
in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa
vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le
caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici
sommersi;
l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa
alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi
nell'area.
2. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto, la zona A di riserva integrale
comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, così come
riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato
dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto |
Latitudine |
Longitudine |
E 1
F
G
H 1 |
40° 49’.49 N
40° 49’.24 N
40° 49’.20 N
40° 49’.40 N |
014° 04’.70 E
014° 05’.05 E
014° 04’.60 E
014° 04’.53 E |
3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del
presente articolo, è vietato:
la balneazione;
le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b);
la navigazione, l’accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di
qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 4, lettere a) e c);
l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4,
lettera a);
l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera
a);
la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera d);
la pesca subacquea.
4. Nella zona A è, invece consentito:
La navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di
sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca
scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e
autorizzati dall'Ente gestore;
le visite guidate subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate
dall'Ente gestore di cui al successivo articolo 5, compatibilmente con
le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;
le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a
2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate
dall'Ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto.
la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei
comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e
disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore di cui
all'art. 5 del presente decreto.
5. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto, la zona B di riserva generale
comprende il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo del
lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, così come
riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato
dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto |
Latitudine |
Longitudine |
A 1
B
C
D 1 |
40° 49’.91 N
40° 49’.60 N
40° 49’.60 N
40° 49’.91 N
|
014° 05’.94 E
014° 05’.94 E
014° 05’.62 E
014° 05’.62 E
|
6. Nella zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del
presente articolo, sono vietati:
- la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 4 lettera a) e dal successivo comma 7, lettere b) e c);
- l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4
lettera a);
- l’ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 lettera
a);
- la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 7 lettera d) del presente articolo;
- la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4,
e successivo comma 7, lettera e) del presente articolo;
- la pesca subacquea.
7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente
comma 4 del presente articolo, sono invece, consentiti:
- la balneazione e le immersioni in apnea;
- la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai
sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata
dall'Ente gestore, di cui al successivo articolo 5, comunque a velocità
non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a remi;
- la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi,
autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore di cui al successivo
articolo 5;
- l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi
disciplinati dall'Ente gestore, di cui al successivo articolo 5, con gli
attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995,
e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle
esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei
Comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai
sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti
Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci
inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei Comuni
ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata,
anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore di cui al successivo
articolo 5.
8. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato
ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la zona C di riserva
parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro
del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente
decreto, come delimitato al precedente articolo 2.
9. Nella zona C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente
articolo, sono vietati:
- la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dai precedenti
commi 4 e 7 del presente articolo;
- l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma
4 lettera a) e dal successivo comma 10 lettera a);
- l’ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4
lettera a) e dal successivo comma 10 lettera b);
- la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dai precedente
comma 7 lettera d) del presente articolo;
- la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4
lettera d) e 7 lettera e) del presente articolo;
- la pesca subacquea.
10. Nella zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7
del presente articolo, sono consentiti:
- l’ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore di cui al successivo
articolo 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con
l'esigenza di tutela dei fondali;
- l'ormeggio come disciplinato dall'Ente gestore di cui al successivo
articolo 5, in zone individuate e opportunamente attrezzate con
gavitelli e ormeggi predisposti.
Articolo 5
1. La gestione del Parco sommerso di Baia è affidata, ai sensi dell'art.
114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il
Parco sommerso di Baia è affidato provvisoriamente in gestione alla
Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e
Caserta, che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di Porto di
Napoli e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei Beni Archeologici.
Articolo 6
1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del
Parco sommerso di Baia, in particolare per l'installazione dei
segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della
delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonché di
quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza
dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del
patrimonio archeologico dell'area, anche per finalità sociali e
occupazionali, si farà fronte, con la somma di Lit. 1.000.000.000
(unmiliardo) pari a Euro 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B.
8.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio
finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31/12/2001
e con la somma di Euro 516.457 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette)
da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 "Difesa del mare"
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002.
2. Successivamente si provvederà ad effettuare le assegnazioni, per i
seguenti esercizi finanziari, tenendo presenti gli stanziamenti di
bilancio sul medesimo capitolo 2760 dell'unità previsionale di base
5.1.2.1 "Difesa del mare", ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Articolo 7
1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Baia, ai sensi dell'art. 19,
comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata dalla
Capitaneria di Porto competente e dai Carabinieri del Nucleo per la
tutela dei Beni Archeologici.
Articolo 8
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione
della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento
dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Articolo 9
1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
Roma, 7 agosto 2002
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Matteoli
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Urbani
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4 Ambiente e tutela del territorio, foglio
n. 154 |